Approfondimenti Giuridici

Articoli di giurisprudenza di interesse pubblico dello studio legale di Cosenza

Di seguito è possibile consultare alcuni articoli redatti dai membri dello studio legale che trattano specifici argomenti di ambito civile e penale:

• Dichiarazioni mendaci nelle autocertificazioni: l’elemento soggettivo necessario per la configurabilità del reato.

• Il diritto di critica: quali limiti e quando si può parlare di diffamazione

• Violenza sessuale e attendibilità della persona offesa

• Cartella esattoriale
• Assoluzione dal reato di cui all’art. 95 dpr 115/02 per falsa dichiarazione nell'istanza di gratuito patrocinio quando manca l’elemento soggettivo del reato.

• Condanna alle spese di giudizio nelle opposizioni a cartelle di pagamento ex art. 615 i c. Cpc.

• Alcool test e casi di inutilizzabilità dell’etilometro 

• Abuso d’ufficio: errore materiale, atto endo-procedimentale e conseguente ingiusto vantaggio 
Contatti

DICHIARAZIONI MENDACI NELLE AUTOCERTIFICAZIONI: L’ELEMENTO SOGGETTIVO NECESSARIO PER LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, ha assolto l’imputato accusato di aver rilasciato dichiarazioni mendaci su tre autocertificazioni destinate ad Enti Pubblici.

Il giudice investito del giudizio, all’esito dell’istruttoria che ha escusso anche lo stesso imputato, ha riconosciuto la mancanza dell’elemento soggettivo del reato contestato: diverse dichiarazioni (due mendaci ed una corrispondente al vero, relative all’esistenza di precedenti condanne passate in giudicato) che dimostrano la mancata comprensione del quesito richiesto sui moduli prestampati e forniti all’imputato. 

La difesa dell’imputato, improntata a dimostrare la buona fede di quest’ultimo, ha sostenuto fin da subito l’assenza dell’elemento volitivo nella condotta dell’imprenditore che, compilando tre moduli prestampati per partecipare ad una gara di appalti, ha dichiarato in un modulo di aver subito condanne penali passate in giudicato e, in un secondo modulo, ammette di essere stato condannato.

Durante l’esame l’imputato ha specificato, infatti, la mancata comprensione dei quesiti posti nei moduli e di averli compilati in modo diverso proprio perché non era ben chiaro se i quesiti in questione si riferissero a condanne recenti o passate in giudicato. 

L’aver inoltrato allo stesso Ente in buste separate diverse dichiarazioni conferma la buona fede dell’imputato, il quale ha certamente compilato i moduli in modo superficiale, ma esclude certamente la sua l’intenzione di dichiarare il falso e dunque la configurabilità dell’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 483 c.p..

Siamo dunque in presenza di una colposa omissione di indagine, insuscettibile, comunque, di integrare il delitto di cui all’art. 483 c.p. che, viceversa, necessita della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Cass. Pen. Sez. 5 25.03.2015 n. 12710). 

L’imputato è stato infine assolto perché il fatto non costituisce reato.

IL DIRITTO DI CRITICA: QUALI LIMITI E QUANDO SI PUÒ PARLARE DI DIFFAMAZIONE

Ai tempi dei social network e della stampa online le querele per la diffamazione ex art. 595 III co. c.p.p. sono decisamente in aumento.

Quando l’oggetto della diffamazione riguarda un evento pubblico (e non rapporti interpersonali tra soggetti privati), spesso i P.M. difendono l’accaduto sostenendo l’esimente del diritto di critica.
È necessario distinguere il “diritto di cronaca” dal “diritto di critica”.

Il primo tutela la libertà di analizzare e riportare un dato storico ed è obiettiva; il diritto di critica, invece, tutela la libertà di commentare e valutare un dato storico che, per sua definizione, deve corrispondere al vero, per essere suscettibile di critica. 

Ed è questo il limite che il diritto di critica, per assurgere ad esimente della diffamazione, incontra.

Il 2005 è stato un anno importante per la definizione giurisprudenziale del diritto di critica: “Anche il diritto di critica presuppone un contenuto di veridicità, limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse” (per tale motivo, la Cassazione ha escluso l’esimente dell’esercizio del diritto di critica con riferimento a un articolo in cui la persona offesa era dipinta come una calunniatrice di professione senza che tale accusa trovasse alcun riscontro nella realtà dei fatti). Cass. pen. sez. V. n.13264/2005.

Sul punto è necessario segnalare anche l’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha ribadito: “la libertà di stampa di esprimere giudizi critici cioè di valore trova il solo limite, invalicabile di un sufficiente riscontro fattuale”. (CEDU, Sent.n. 58547/05).

Dunque, bilanciamento dei diritti: da un lato, l’esigenza di tutelare la libertà di manifestazione del pensiero, dall’altro la necessità di un controllo anche da parte delle autorità competenti, che garantisca il rispetto della veridicità e dunque storicità degli eventi commentati, evitando quindi, di divulgare notizie e critiche “false".

Avv. Teresa Gallucci

VIOLENZA SESSUALE E ATTENDIBILITÀ DELLA PERSONA OFFESA

I reati contro la persona, soprattutto con riferimento a quelle condotte tese a violare la sfera intima e privata delle vittime, costituiscono quella categoria di delitti che necessitano di rigoroso e attento vaglio – da parte dell’organo giudicante – di quella che, spesso, rappresenta l’unica fonte di prova della responsabilità dell’imputato: la testimonianza della persona offesa. 

Trattandosi, peraltro, di reati che si consumano all’interno delle mura di casa o comunque in luoghi privati ed appartati, la nostra giurisprudenza ha inteso attribuire alla testimonianza della persona offesa pieno valore probatorio, non potendo essere confermata o smentita da altri testimoni.

Tale orientamento non può, però, prescindere da un’altra fondamentale disposizione che la Corte di Cassazione impone ai Giudici che devono decidere della responsabilità o meno degli imputati accusati di violenza sessuale. 

La Suprema Corte ha posto, infatti, un importante limite all’attribuzione di fonte di prova “unica” alla testimonianza della persona offesa: la valutazione della testimonianza della persona offesa deve essere adeguatamente motivata in sentenza, e tale motivazione deve rappresentare il risultato di un attento esame della testimonianza stessa che il Giudice deve operare per formare il proprio convincimento. 

Dunque, la testimonianza della persona offesa deve essere sottoposta ad una rigorosa e penetrante indagine positiva sulla sua credibilità, soprattutto quando la persona offesa si sia costituita parte civile all’interno di un procedimento penale e che dunque vanti un interesse di tipo patrimoniale rispetto ad un determinato esito del processo penale (Cass. Sez. III n. 38469/2016).

Tale orientamento viene ribadito dalla Corte di Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 609 bis cp alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, ha assolto quest’ultimo atteso che in sentenza non era stato sufficientemente provato il rigoroso vaglio sull’attendibilità del teste persona offesa che, viceversa, la Corte di Cassazione impone (Cass. Sez. II n. 43278/2015).

La fase di appello ha dunque consentito alla difesa dell’imputato di dimostrare che la sentenza di primo grado non aveva rispettato tali principi e che la testimonianza della persona offesa – costituita parte civile – non poteva costituire da sola fonte di prova non avendo trovato supporto e conforto nelle altre circostanze portate all’attenzione del Collegio. La Corte d’Appello dunque assolveva l’imputato con formula ampia.
Avv. Teresa Gallucci

CARTELLA ESATTORIALE: QUALE TERMINE PER IMPUGNARE? 

Molti cittadini che hanno ricevuto una cartella di pagamento da Equitalia o altri Enti riscossori similari avranno certamente rinunciato a presentare ricorso o comunque a proporre opposizione, ritenendo ormai trascorsi i termini indicati nella stessa cartella e precisamente nella informativa obbligatoria in calce o a tergo del documento medesimo perché recatisi, ad esempio, tardivamente dal legale di fiducia.

Tuttavia, si badi bene, se i motivi di opposizione si basano (come nella maggior parte dei casi avviene), ad esempio, sulla omessa o irregolare notifica del verbale indicato che ne costituisce il presupposto, si può proporre opposizione ex art. 615 cpc (opposizione all’esecuzione per contestare il diritto a procedere ad esecuzione da parte del riscossore) ed in questo caso, se ricorrono i presupposti che in seguito vedremo, si può proporre opposizione, anche oltre i canonici 30 o 60 gg. indicati nella cartella, con atto di citazione dinanzi al Giudice competente.

È necessario tuttavia che le somme richieste e riportate in cartella non abbiano natura tributaria (in tal caso sarebbe competente la Commissione Tributaria con ricorso) o natura previdenziale (in tal caso sarebbe competente il Giudice del lavoro e Previdenza), con relativi termini perentori da rispettare per proporre opposizione.

Molte cartelle, infatti, non contengono richieste di natura tributaria, ma afferiscono a consumi d’acqua domestici, forniture di servizi in genere ecc. In tal caso è competente il Giudice ordinario e l’opposizione può essere proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c.

Il rimedio dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. presenta anche un altro vantaggio. Trattandosi di opposizione all’esecuzione, la competenza territoriale del Giudice si radica (artt. 27 e 480 3° comma c.p.c.) nel luogo in cui deve effettuarsi l’esecuzione che coincide con quello di residenza/domicilio/dimora del debitore, quindi dell’opponente che può così avvantaggiarsi di una Autorità Giudiziaria a lui più conveniente e non adire i vari Giudici di Pace sparsi in tutta Italia, come avviene per i ricorsi avverso i verbali e le sanzioni amministrative, multe ecc, che rispondono al principio del “luogo della commessa violazione”; il tutto con minori spese per domiciliazione, viaggi per udienze, altri avvocati ecc.

Ciò premesso, si rileva che la stragrande maggioranza dei motivi di opposizione di tal fatta riguarda il dubbio sull’effettiva notifica del verbale (contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative) o degli avvisi di pagamento, tutti indicati nella cartella impugnata, molte volte effettivamente mai ricevuti.
Quando non si è sicuri dell’avvenuta notifica del verbale di contravvenzione o altri avvisi di accertamento si può preventivamente verificare presso l’ente impositore (polizia municipale, stradale, Carabinieri ecc.) l’effettiva notifica (consegna con l’avviso di ricevimento firmato) e, quando non si è certi della regolarità del procedimento seguito (compiuta giacenza, notifica ex art. 140 cpc alla casa comunale ecc.), si ricordi che l’onere di provare la regolare ed effettiva notifica grava sull’ente impositore e non sempre questi vi riesce, con conseguente vittoria in giudizio ottenuta il più delle volte per intervenuta prescrizione.

Avv. Gianluca Gallucci

ASSOLUZIONE DAL REATO DI CUI ALL’ART. 95 DPR 115/02 PER FALSA DICHIARAZIONE NELL’ISTANZA DI GRATUITO PATROCINIO QUANDO MANCA L’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO



Così si è pronunciato il Tribunale Penale di Cosenza in composizione monocratica nei confronti dell’imputato che era stato accusato di avere omesso di dichiarare, nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio in una causa civile, di appartenere anagraficamente ad un nucleo familiare di cui un componente (il padre), percependo un reddito dichiarato superiore ai limiti previsti dalla legge per la concessione del beneficio, cumulato con quello pari a zero dell’istante, avrebbe dovuto rendere inaccoglibile la relativa domanda. 

In verità la difesa aveva altresì sostenuto, oltre all’insussistenza dell’elemento soggettivo/psicologico nella configurazione della fattispecie criminosa, anche l’esistenza dell’esimente di cui all’art. 47 CP ed in particolare l’errore sul fatto di diritto.

Dall’istruttoria era emerso, infatti, che la sottoscrizione dell’istanza era avvenuta per il tramite dell’allora avvocato difensore il quale, oltre a non aver ben compiutamente informato il cliente (imputato) sulla necessità che nello stato di famiglia non dovesse figurare altra persona munita di reddito superiore a determinati limiti, aveva sottoposto in modo frettoloso l’istanza all’imputato affinché la sottoscrivesse senza di fatto poter prendere cognizione della portata delle dichiarazioni sottoscritte.

L’imputato aveva frainteso il concetto di convivenza con quello di coabitazione di fatto, che in verità sussisteva con l’allora compagna, ora attuale moglie, in un edificio diverso da quello risultante dallo stato di famiglia dal quale risultava, invece, convivere anagraficamente col padre possidente. 

Peraltro, l’imputato, di fatto convivente con l’allora compagna e la di lei madre, maturava un reddito, che, seppur cumulato con gli altri, non superava i limiti previsti per l’ammissione al beneficio.

Il Giudice, dunque, sulla scorta dell’istruttoria espletata, facendo riferimento alla mancanza dell’elemento soggettivo, ha riscontrato che il fatto non costituisse reato assolvendo l’imputato ai sensi dell’art. 530 II comma cpp.

SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO NELLE OPPOSIZIONI A CARTELLE DI PAGAMENTO EX ART. 615 I C. CPC.

Nelle cause riguardanti le opposizioni ai verbali o alle cartelle esattoriali da qualche anno è ricorrente, tra i Giudici di Pace, la tendenza a compensare le spese di lite tra tutte le parti (ricorrente, Ente impositore e riscossore) o, quasi in modo beffardo, condannare esclusivamente l’Ente impositore al rimborso della sola somma versata dall’opponente per il contributo unificato.

 Tale orientamento, da un punto di vista economico, il più delle volte vanifica di fatto l’utilità del ricorso o dell’opposizione che spesso riguarda somme non superiori a 500/1.000 euro per le quali certamente non vale la pena di adire l’Autorità Giudiziaria (tranne se l’avvocato non decida di lavorare gratuitamente).

 Tuttavia, qualche giudice più attento opera una distinzione più raffinata al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite o la condanna di questa o quella parte in tale tipologia di cause. 

Orbene, è il caso di ribadire che nel nostro ordinamento vale il principio generale secondo cui il Giudice con sentenza condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte (art. 91 cpc).

Tale principio generale è stato poi variamente interpretato e mitigato sia dalla legislazione successiva che dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha previsto la possibilità di compensare comunque le spese legali a condizione che la decisione sia motivata adeguatamente. Pertanto, tale potere di compensazione non è affatto discrezionale in quanto viene richiesta proprio una motivazione.

Tale principio ha trovato conferma legislativa con l’art. 2 legge 263/05(modificativo dell’art. 92 cpc) che ha imposto, per i procedimenti a far data dalla sua entrata in vigore(1.3.2006), l’obbligo del Giudice di indicare i motivi della compensazione (vedasi in proposito Cass. Ord. 21.11.2013 n. 26174). 

È facile osservare, per averlo verificato nelle aule di giustizia civile, che tale principio spesso non viene osservato dai Giudici i quali, di frequente, ancora si limitano ad indicare genericamente i cd. “giusti motivi” per giustificare la compensazione anche in caso di soccombenza.

 In tal senso grande rilevanza ha assunto la sentenza dell’aprile 2016 della Suprema Corte la quale ha posto fine alla prassi consolidata dei Giudici di Pace di compensare in ogni caso le spese e competenze di lite, anche in caso di accoglimento del ricorso ed annullamento della contravvenzione, riaffermando il principio dell’obbligo di motivazione della compensazione, in ogni caso.

Orbene, ritornando ai procedimenti di opposizione ai verbali o cartelle esattoriali, è interessante una seppur non recentissima sentenza del Giudice di Pace di Cosenza (n. 1159/14 del 15.7.2014 giudice dott. Mazzuca) in tema di opposizione ex art. 615 I cpc alla cartella esattoriale di Equitalia Sud SpA emanata e notificata per presunti canoni idrici insoluti comunali di cui era stata eccepita la prescrizione quinquennale.

 Ebbene, accertato nel merito il maturare della prescrizione di 5 anni per non essere mai stato interrotto il relativo termine con eventuali atti e rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Equitalia quale concessionario, riguardo al capo della condanna alle spese legali il Giudice di Pace ha osservato che il Comune-Ente esattore aveva trasmesso il relativo ruolo al riscossore nei termini, al fine di evitare la prescrizione quinquennale la quale, di conseguenza, era intervenuta per inerzia del riscossore-Concessionario (Equitalia) che non aveva tempestivamente inviato atti idonei ad interromperne il decorso, una volta ricevuto il ruolo. 

Tale considerazione era sufficiente a tenere indenne il Comune – ente impositore dalla condanna – alle spese legali che venivano dunque poste a carico del Concessionario Equitalia solo nella misura delle spese vive sostenute (contributo unificato), atteso che non era stata fornita prova del preventivo tentativo dell’opponente di risolvere la questione con un eventuale ricorso in autotutela direttamente all’Ente impositore. 

Tale decisione rappresenta dunque un plausibile caso di motivazione correttamente indirizzata al fine di giustificare la parziale compensazione delle spese legali.

In conclusione, nella consapevolezza che l’istanza in autotutela non sospende eventuali termini per l’opposizione, nei casi di opposizione a cartella esattoriale (di competenza del Giudice Ordinario) configurata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 I cpc, non essendo questa soggetta a termini (tranne il limite temporale dell’inizio dell’esecuzione forzata), conviene – nei casi eclatanti di errore da parte dell’Ente impositore nella notifica o nell’individuazione del debitore ecc. – richiedere previamente lo sgravio in via di autotutela del pagamento cosicché, in caso di silenzio dell’Ente o di diniego di provvedere allo sgravio, si può far leva su tale circostanza per ottenere successivamente in giudizio la condanna alle spese di lite dell’Ente che non ha provveduto a ravvedersi pur se sollecitato formalmente. 
                                          
Avv. Gianluca Gallucci

ALCOOL TEST E CASI DI INUTILIZZABILITÀ DELL’ETILOMETRO

Sommario: Può accadere che gli etilometri utilizzati risultino inadeguati per la loro mancata revisione. Essi devono essere sottoposti ad una serie di controlli periodici.

In un caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Belluno il conducente di un’autovettura veniva rinviato a giudizio perché, sorpreso alla guida in stato d’ebbrezza alcolica, gli veniva contestato il reato di cui all’art. 186 c.2 lett. B) e 2 sexies del D.lgs. 30.04.1992 n. 285, con l’aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22:00 e le ore 7:00. La misurazione, effettuata con l’etilometro, indicava un tasso alcolico pari 1,05 g/l.

Il Pubblico Ministero richiedeva, dunque, la condanna dell’imputato al pagamento dell’ammenda di € 2.800,00, considerata l’aggravante, ed all’arresto di mesi 4 con relativa sospensione della patente per 9 mesi. Il difensore dell’imputato, nel formulare le proprie richieste, richiedeva una perizia tecnica sulla funzionalità ed efficienza dell’etilometro. 

Veniva così nominato il consulente tecnico il quale ricostruiva la cronologia delle visite periodiche sullo strumento elettronico, accertando che la visita primitiva venne effettuata il 9 dicembre 2002 e che le successive avrebbero dovuto essere effettuate entro il 9 dicembre di ogni anno, nel rispetto del termine annuale. Il Consulente accertava, inoltre, che - con riferimento alle annualità 2005-2013 - non erano state effettuate le visite periodiche e che tutte le visite effettuate nel corso degli anni erano avvenute con un significativo ritardo rispetto alle scadenze annuali.

Alla luce delle risultanze probatorie emerse, e sulla scorta del dettato normativo di cui all’art. 186 c.4 CdS, (il quale statuisce che: “gli etilometri prima della loro immissione nell’uso devono essere sottoposti a verifica e prova presso il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispostivi”), il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 269/2017, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. 

Nelle motivazioni, il Tribunale statuisce che: “le risultanze emerse dalla perizia tecnica sull’etilometro, giustificano e legittimano una valutazione di non affidabilità dello strumento misuratore e, quindi, una non utilizzabilità dei tassi alcolemici con lo stesso accertati”.

Avv. Gianluca Gallucci
Dott. Fabio Beltrano

Fonte: 
  • Sentenza del Tribunale di Belluno, n. 269/2017.
  • Art. 186 c.4 C.d.S

ABUSO D’UFFICIO: ERRORE MATERIALE, ATTO ENDO- PROCEDIMENTALE E CONSEGUENTE INGIUSTO VANTAGGIO

Il reato di abuso d’ufficio, riconducibile al solo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico esercizio, costituisce quella condotta che, oltre a favorire l’interesse (ingiusto) di un privato, lede un ulteriore interesse: la pubblica amministrazione e dunque l’imparzialità e il buon andamento della stessa. 

Nello svolgimento delle attività ordinarie, i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico esercizio devono rispettare la normativa di riferimento e prestare particolare attenzione anche nell’elaborazione di atti interni che non producono effetti sull’atto finale della pubblica amministrazione. 

Secondo l’orientamento prevalente, infatti, l’art. 323 c.p. punisce anche chi partecipa ad un atto, contrario ai doveri di ufficio, che non rappresenta l’attività autorizzativa- finale dell’iter amministrativo, ossia all’atto interno. 
L’individuazione di tale atto come contrario ai doveri d’ufficio e dunque riconducibile all’ipotesi delittuosa in esame deve, però, essere molto critica e specifica circa l’incisività che tale atto endo-procedimentale ha sull’atto finale, produttivo dell’ingiusto vantaggio e dunque lesivo dell’interesse tutelato dalla norma. 

Il Gup di Cosenza, oltre a rilevare l’errore materiale commesso dal pubblico ufficiale, imputato di abuso d’ufficio per aver espresso parere favorevole all’accreditamento di un’attività che non possedeva i requisiti minimi ad esercitare, ha sottolineato proprio questo dato: premesso che anche gli atti interni (consultivi ecc.) possono costituire abuso d’ufficio, bisogna però attentamente valutare che “il provvedimento finale sia stato frutto di un accordo tra gli operanti, con la conseguenza che il predetto parere si inserisce nell’iter criminis come elemento diretto ad agevolare la formazione di un atto illegittimo ed in grado di far conseguire un ingiusto vantaggio” (Cass. II sez. Pen., sent. n. 5546/2013). 

Infine, nello specifico caso sottoposto all’attenzione del Giudice cosentino, l’imputato aveva semplicemente barrato la casella del parere favorevole all’accreditamento, contraddicendosi però con quanto già ampiamente segnalato nello stesso provvedimento (interno).

La decisione del Gup di non luogo a procedere per il pubblico ufficiale si fonda, infine, sulla circostanza che la posizione dell’imputato ex art. 323 c.p., era individuabile già attraverso un attento esame della documentazione offerta in fase di indagini e, dunque, non si presentava la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio.

Avv. Teresa Gallucci

LA DISCIPLINA DEGLI SFRATTI NEL PERIODO COVID 19

La pandemia da Covid19 ha inciso in modo particolare sul tessuto economico e sociale del paese, limitando la possibilità per famiglie ed imprese di far fronte alle spese necessarie per il vivere quotidiano. 
In ragione di tanto il Governo ha adottato, sin dal marzo 2020, misure eccezionali volte alla tutela delle categorie maggiormente colpite dell’emergenza pandemica.
Uno degli ambiti su cui hanno inciso le disposizioni governative è stato il cd “blocco degli sfratti” ovvero la sospensione dell’esecuzione di quei provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto il rilascio di immobili. Dunque, seppure è possibile azionare un procedimento avente ad oggetto la convalida di sfratto, il titolo da esso derivante non può, ad oggi, essere portato ad esecuzione.
La prima disposizione relativa al blocco degli sfratti, disposta dall’art. 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, incideva sull’esecuzione di tutti i provvedimenti giudiziali di rilascio, prescindendo dalle ragioni e dalla tipologia del bene per cui il provvedimento era stato emesso. Il carattere emergenziale di tale normativa ne prevedeva l’applicabilità dapprima fino al 30 giugno 2020, successivamente differita fina al 30 settembre ed ancora sino al 31 dicembre 2020.


Con il cd. Decreto Milleproroghe 2021 (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) invece, il legislatore ha deciso di restringere l’ambito di applicazione di tale disciplina limitandola “ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”. Restano sospesi anche i provvedimenti di rilascio derivanti da canoni insoluti per gli immobili ad uso non abitativo. 
Seppure la disciplina relativa alla sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili risulti ancora soggetta a decretazione d’urgenza, con il d.l. n.183/2020 ne vengono esclusi: gli sfratti per finita locazione, i provvedimenti giudiziali che dispongono la restituzione di immobili detenuti sine titulo o sulla base di un titolo invalido; provvedimenti di rilascio dell’immobile conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati quando non abitati dal debitore e dai suoi familiari. 


Attesa la natura emergenziale delle nuove disposizioni è plausibile che le stesse vengano interpretate in maniera restrittiva limitando i casi di sospensione dell’esecuzione per rilascio dell’immobile alle sole ipotesi espressamente stabilite dal decreto milleproroghe, non lasciando spazio ad un’interpretazione analogica della fattispecie prevista nel decreto legge.
Ciò induce a pensare che se in un primo momento la nuova normativa sul tema era rivolta a proteggere gli ufficiali giudiziari e la forza pubblica da attività che incidessero sulle situazioni di contagio, con il decreto milleproroghe 2021 il legislatore abbia voluto tutelare conduttori ed affittuari gravati delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza da Covid-19. 
Tuttavia, il prorogarsi della normativa d’emergenza in materia rende difficile il bilanciamento tra i contrapposti interessi di conduttori/affittuari e locatori che vedono inibito l’esercizio del proprio diritto di proprietà.   

Dott.ssa Alessia Micol De Marco

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