È facile osservare, per averlo verificato nelle aule di giustizia civile, che tale principio spesso non viene osservato dai Giudici i quali, di frequente, ancora si limitano ad indicare genericamente i cd. “giusti motivi” per giustificare la compensazione anche in caso di soccombenza.
In tal senso grande rilevanza ha assunto la sentenza dell’aprile 2016 della Suprema Corte la quale ha posto fine alla prassi consolidata dei Giudici di Pace di compensare in ogni caso le spese e competenze di lite, anche in caso di accoglimento del ricorso ed annullamento della contravvenzione, riaffermando il principio dell’obbligo di motivazione della compensazione, in ogni caso.
Orbene, ritornando ai procedimenti di opposizione ai verbali o cartelle esattoriali, è interessante una seppur non recentissima sentenza del Giudice di Pace di Cosenza (n. 1159/14 del 15.7.2014 giudice dott. Mazzuca) in tema di opposizione ex art. 615 I cpc alla cartella esattoriale di Equitalia Sud SpA emanata e notificata per presunti canoni idrici insoluti comunali di cui era stata eccepita la prescrizione quinquennale.
Ebbene, accertato nel merito il maturare della prescrizione di 5 anni per non essere mai stato interrotto il relativo termine con eventuali atti e rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Equitalia quale concessionario, riguardo al capo della condanna alle spese legali il Giudice di Pace ha osservato che il Comune-Ente esattore aveva trasmesso il relativo ruolo al riscossore nei termini, al fine di evitare la prescrizione quinquennale la quale, di conseguenza, era intervenuta per inerzia del riscossore-Concessionario (Equitalia) che non aveva tempestivamente inviato atti idonei ad interromperne il decorso, una volta ricevuto il ruolo.